0 2310 Views

Compensi ctu: ingegneri contrari alle nuove regole

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha fatto presente la propria insoddisfazione riguardo la nuova legge 132/2015 che si esprime in materia fallimentare. Al consulente tecnico d’ufficio non sarà permesso richiedere un acconto superiore al 50% del compenso, che verrà calcolato in base al valore di stima dell’immobile. Invece, l’intera parcella è da conteggiarsi sul valore di vendita. Questo significa che il pagamento completo per il servizio svolto dal tecnico si avrà solo nel caso in cui la vendita vada a buon fine.

Se un debitore non dovesse adempiere ai suoi obblighi nei confronti di un creditore, si procede con una esecuzione forzata, ovvero una procedura atta a sottrargli coattivamente beni di sua proprietà. Il tecnico ha il compito di dare un valore di mercato all’immobile e descriverlo, così da permettere agli investitori di operare in sicurezza.

Nel momento in cui si effettua l’esproprio, il giudice stabilisce il valore dell’immobile in base al valore di mercato suggerito dal tecnico e agli altri elementi da lui forniti. Il tecnico calcola la superficie, il valore per metro quadro in base alla destinazione, ed eventuali riduzioni del valore dovute a difetti, oneri e vincoli che gravano sull’immobile.

Il giudice (o ufficiale giudiziario) calcola, anche, il compenso del tecnico in base al ricavo della vendita dell’immobile. Non possono essere liquidati, prima della vendita, acconti superiori al 50% del compenso, determinato in base al valore di stima. Di conseguenza, il professionista otterrà il pagamento completo per la propria prestazione, solo dopo la vendita dell’immobile.

Immediato il commento del Consigliere CNI Andrea Giannasso, che sottolinea come questo provvedimento favorisca le banche, e non lo Stato, in quanto il costo delle perizie estimative è a carico degli enti esecutanti e, quindi, non si fa uso di denaro pubblico.

Il Presidente del CNI, Armando Zambrano, fa notare come, molto spesso, il bene venga venduto anni dopo rispetto al momento della stima e questo comporta un notevole rinvio del pagamento per la prestazione del tecnico. Inoltre, capita di frequente che gli immobili siano venduti ad un prezzo molto più basso rispetto a quello stimato e poiché si può liquidare all’esperto fino al 50% della cifra che gli spetta, se l’immobile è venduto a un valore considerevolmente inferiore alla stima, il professionista potrebbe essere costretto a restituire parte del compenso.

Previous Prestazioni energetiche degli edifici: interrogazione alla camera
Next M5s: il governo ammette importazione amianto

About author

Michela Meloni
Michela Meloni 637 posts

Michela Meloni si occupa di editoria (LaPiccolaVolante Ed.), comunicazione pubblicitaria e redazione di articoli web oriented. Ha una laurea specialistica in editoria, giornalismo e nuovi media. Collabora con diverse web agency e scrive di libri sul sito Mangialibri.com.

View all posts by this author →

You might also like

News

Progetto FondAzione Scuola

Dal prossimo 4 dicembre si potrà accedere a un fondo rotativo corrispondente a 2 milioni di euro, atti ad anticipare i costi per progetti di edilizia scolastica carico degli enti

News

Gli accertamenti fiscali anche senza gravi indizi di evasione

L’Agenzia delle Entrate, secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 8266 del 2018), può procedere con accertamenti bancari e verifiche sul conto corrente bancario di un professionista

News

Detrazioni e bonus nel 730

La circolare 7/2018 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 aprile nel sito ufficiale dell’ente è un utile vademecum per capire in che misura e in che modo si possa usufruire