Cambio destinazione d’uso e permessi
Una recente sentenza del TAR Campania (n.846/2018) chiarisce quando sia necessario o meno il permesso comunale a costruire in edifici per i quali si desidera cambiare la destinazione d’uso. Nella sentenza in oggetto, si evince che la SCIA non è necessaria soltanto nel caso in cui la nuova destinazione d’uso di un edificio avvenga fra categorie fra loro omogenee e non quando si cambi, come in questo caso, da destinazione d’uso industriale a commerciale. Infatti non è sufficiente la SCIA ma è necessario il rilascio del permesso di costruire, proprio perché la categoria commerciale risulta ben diversa dalla precedente destinazione d’uso industriale, che si riferisce all’ambito produttivo e artigianale e non a quello commerciale e della vendita.
Questo dimostra che pur con la semplificazione delle attività edilizie non è comunque venuta meno la differenziazione fra una categoria e l’altra o la loro omologazione, così solo le categorie considerate affini o fra loro omogenee possono essere oggetto di cambio di destinazione d’uso senza il permesso di costruire, necessario invece per tutti i casi di modifica di destinazione d’uso fra categorie fra loro difformi.