Prima casa e annullamento agevolazioni
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 20265 del 31 luglio 2018), le agevolazioni fiscali sulla prima casa possono essere annullate d’ufficio qualora l’immobile in oggetto sia ceduto o venduto prima di cinque anni dalla data in cui è stata acquistata da chi ha richiesto le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa. L’annullamento del finanziamento può essere ovviato solamente nel caso in cui lo stesso individuo riacquisti entro un anno un altro immobile da registrare come prima abitazione.
Le agevolazioni per la prima casa possono essere richieste per l’acquisto di immobili ad uso civile o di tipo economico, popolare, ultrapopolare, oltre che per l’acquisto di abitazioni di tipo rurale e in villini. Per portare avanti la richiesta di agevolazione è necessario avere la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile in oggetto e non avere ulteriori immobili per cui è stato richiesto lo stato di prima casa, neppure in comunione di beni con il proprio coniuge. Solo rispettando queste regole è possibile usufruire della riduzione dell’imposta di registro dal 9% al 2% e dell’IVA, laddove prevista, dal 10% al 4%.
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