Revisione del Codice Prevenzione Incendi
Il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, noto maggiormente come Codice di Prevenzione Incendi, è stato modificato dopo poco più di tre anni dall’entrata in vigore. In particolare, è stata riscritta completamente la parte riguardante la Regola tecnica orizzontale, che contiene le misure comuni che si riferiscono a tutte le attività contenute nel DM. Alle attività già presenti sono state aggiunte anche le esposizioni fieristiche (attività 69) e gli edifici adibiti a musei, biblioteche o poli culturali (attività 72) prima escluse. Il nuovo testo è stato approvato lo scorso giugno dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco e notificato il 10 luglio alla Commissione Europea.
Fra i nuovi concetti espressi nel Codice di Prevenzione Incendi, fondamentale importanza assumono quelli di Gestione della folla e Sovraffollamento localizzato, che si riferiscono alle modalità di esodo della folla durante i grandi eventi e al rischio di schiacciamento delle persone presenti in caso di esodo improvviso: per quanto riguarda quest’ultimo argomento sono state chiarite le definizioni di luogo sicuro e luogo sicuro temporaneo. La metodologia generale del DM, basata su progettazione e valutazione di rischio di incendio, rimane valida.